L'Associazione “Avis Comunale di Villasor” è
costituita tra coloro che donano volontariamente,
gratuitamente, periodicamente e anonimamente il proprio
sangue.
L'Associazione ha sede legale in Villasor, in via
Roma n° 24 ed esplica la propria attività
istituzionale esclusivamente nell'ambito del Comune di
Villasor.
L'Avis Comunale di Villasor, che aderisce all'AVIS
Nazionale, nonché alle Avis Regionale e Provinciale, è
dotata di piena autonomia giuridica, patrimoniale e
processuale rispetto alle AVIS Nazionale, Provinciale e
Regionale –o equiparate- medesime.
Art. 2 Scopi Sociali
L'Avis Comunale di Villasor è un'associazione di
volontariato, apartitica, aconfessionale, che non
ammette discriminazioni di sesso, razza, lingua,
nazionalità, religione, ideologia politica.
L’AVIS ha lo scopo di promuovere la donazione di
sangue – intero o di una sua frazione – volontaria,
periodica, associata, non remunerata, anonima e
consapevole, intesa come valore umanitario universale ed
espressione di solidarietà e di civismo, che configura
il donatore quale promotore di un primario servizio
socio-sanitario ed operatore della salute, anche al fine
di diffondere nella comunità locale i valori della
solidarietà, della partecipazione sociale e civile e
della tutela del diritto alla salute.
Essa pertanto, in armonia con i fini istituzionali
propri, con quelli dell’AVIS Nazionale, Provinciale,
Regionale –o equiparate- sovraordinate alle quali è
associata nonché del Servizio Sanitario Nazionale, si
propone di:
Sostenere i bisogni di salute dei cittadini
favorendo il raggiungimento dell’autosufficienza di
sangue e dei suoi derivati a livello nazionale e dei
massimi livelli di sicurezza trasfusionale possibili
e la promozione per il buon utilizzo del sangue;
Tutelare il diritto alla salute dei donatori e
dei cittadini che hanno necessità di essere
sottoposti a terapia trasfusionale;
Promuovere l’informazione e l’educazione
sanitaria dei cittadini;
Favorire l’incremento della propria base
associativa;
Promuovere lo sviluppo del volontariato e
dell’associazionismo.
Art. 3 Attività
Per il perseguimento degli scopi istituzionali
enunciati nell’art. 2 del presente Statuto, l’Avis
Comunale – coordinandosi con l’AVIS Nazionale, Regionale
e Provinciale –o equiparata- e con le Istituzioni
Pubbliche competenti, svolge le seguenti attività:
Attività di chiamata (telefonica, con avviso
scritto, ecc.);
Attività di raccolta nell’ambito della
organizzazione territoriale e attinente alla
programmazione del servizio trasfusionale di
riferimento;
Promuove e organizza campagne di comunicazione
sociale, informazione e promozione del dono del
sangue, nonché tutte le attività di comunicazione
esterna, interna ed istituzionale di propria
competenza territoriale;
Collabora con le altre associazioni del settore
e con quelle affini che promuovono l’informazione a
favore della donazione di organi e della donazione
del midollo osseo;
Promuove la conoscenza delle finalità
associative e delle attività svolte e promosse anche
attraverso la stampa associativa, nonché la
pubblicazione di riviste, bollettini e materiale
multimediale;
Svolge, anche in armonia con gli obiettivi e le
finalità indicate dall’Avis Provinciale e/o Avis
Regionale e/o AVIS Nazionale, attività di formazione
nelle materie di propria competenza anche per
istituzioni ed organizzazioni esterne, con
particolare riferimento al mondo della scuola e
delle Forze Armate;
Promuove e partecipa ad iniziative di raccolta
di fondi finalizzate a scopi solidali ed umanitari,
al sostegno della ricerca scientifica;
Intrattiene rapporti con gli organi della
Pubblica Amministrazione al proprio livello
territoriale e partecipa alle Istituzioni Pubbliche,
ove richiesta, attraverso propri rappresentanti
all’uopo nominati.
Al fine del perseguimento delle attività
istituzionali e di tutte quelle ad esse strumentali,
conseguenti e comunque connesse, l’Associazione può
compiere esclusivamente attività commerciali e
produttive marginali, in osservanza delle condizioni di
legge.
Art. 4 Soci e Vita Associativa
E’ socio dell’Avis Comunale chi dona periodicamente
il proprio sangue, chi per ragioni di età o di salute ha
cessato l’attività donazionale e partecipa con
continuità alla attività associativa e chi, non
effettuando donazioni, esplica con continuità funzioni
non retribuite di riconosciuta validità nell’ambito
associativo.
Il numero dei soci che non effettuano donazioni, ma
che esplicano funzioni di riconosciuta validità in
ambito associativo non può superare 1/6 del numero dei
donatori periodici dell’ Avis Comunale medesima.
L’adesione all’Avis Comunale da parte dei soggetti
in possesso dei requisiti di cui al 1° comma del
presente articolo deve essere deliberata, su istanza
dell’interessato, dal Consiglio Direttivo Comunale.
L’adesione del socio all’Avis Comunale comporta
l’automatica adesione del medesimo all’AVIS Nazionale,
nonché all’Avis Provinciale e Regionale o equiparate.
La partecipazione del socio alla vita associativa
non può essere temporanea, fatto salvo quanto previsto
dall’art.5.
La qualifica di socio è personale e non
trasmissibile né in vita né ad eredi o legatari.
Ogni socio in regola con le disposizioni del
presente statuto partecipa all’Assemblea Comunale degli
Associati con diritto di voto ed è eleggibile alle
cariche sociali.
Art. 5 Perdita della Qualifica di Socio
La qualifica di socio si perde per:
dimissioni;
cessazione dell’attività donazionale o di
collaborazione, senza giustificato motivo, per un
periodo di due anni;
espulsione per gravi inadempienze agli obblighi
derivanti dal presente statuto o per comportamento
contrario ad esso, per immoralità e comunque per
atti che danneggino l’Associazione e i suoi membri:
In presenza dei presupposti di cui alla lettera b) e
c) del comma 1) del presente articolo, il socio viene
cancellato dal registro dei soci con provvedimento
motivato del Consiglio Direttivo Comunale.
Contro il provvedimento di espulsione il socio potrà
presentare ricorso, entro 30 giorni, al Collegio
Regionale dei Probiviri competente, il quale delibererà
in osservanza delle corrispondenti norme statutarie
dell’Avis Regionale.
Il provvedimento del Collegio Regionale dei
Probiviri è ricorribile, entro i 30 giorni successivi
all’adozione dello stesso, al Collegio Nazionale dei
Probiviri, che deciderà inappellabilmente, ai sensi del
c.5 dell’art.16 dello statuto dell’AVIS Nazionale.
In caso di ricorso contro il provvedimento di
espulsione deliberato dal Consiglio Direttivo Comunale,
il socio espulso perde automaticamente il diritto al
voto, pur nelle more della decisione definitiva
sull’espulsione da parte degli organi di giurisdizione
competenti e aditi.
Il provvedimento definitivo di espulsione deliberato
ai sensi del presente articolo estromette il socio
dall’Avis Comunale, da quella Provinciale e Regionale –o
equiparate- e dall’AVIS Nazionale.
Art. 6 Albo Comunale dei Benemeriti
L’Avis Comunale può istituire un albo di benemeriti,
nel quale iscrivere tutti coloro, persone fisiche o
giuridiche, che hanno contribuito o che contribuiscono
anche una tantum, con il proprio sostegno, allo sviluppo
morale e materiale dell’Associazione e siano stati
considerati tali dal Consiglio Direttivo Comunale.
Il Consiglio Direttivo Comunale potrà attribuire la
qualifica di benemerito anche a personalità del mondo
scientifico e/o accademico che si siano prodigati nei
campi e nelle materie afferenti all’ambito di attività
associativa.
Art. 7 Organi
Sono organi di governo dell’Avis Comunale:
l’Assemblea Comunale degli Associati,
il Consiglio Direttivo Comunale,
il Presidente e il Vicepresidente.
E’ organo di controllo dell’Avis Comunale il
Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 8 L’Assemblea Comunale degli Associati
L’Assemblea Comunale degli Associati è costituita da
tutti i soci che, all’atto della convocazione
dell’Assemblea medesima, non abbiano presentato domanda
di dimissioni e non abbiano ricevuto provvedimento
d’espulsione.
Compongono altresì l’Assemblea Comunale i soci di
tutte la Avis di base eventualmente esistenti sul
territorio di competenza nonché le Avis di base
medesime, che vi partecipano a mezzo dei loro Presidenti
e rappresentanti legali o dei Vicepresidenti.
Ogni socio ha diritto di voto.
In caso di personale impedimento a partecipare alla
seduta dell’Assemblea, ogni socio potrà farsi
rappresentare, conferendogli delega scritta, da un altro
socio.
Ciascun socio non potrà essere portatore di più di
una delega.
L’Assemblea Comunale degli Associati si riunisce in
via ordinaria almeno una volta l’anno, entro il mese di
febbraio, per l’approvazione del bilancio consuntivo,
predisposto dal Consiglio Direttivo Comunale, nonché per
la ratifica del preventivo finanziario approvato dal
Consiglio medesimo.
L’Assemblea si riunisce, inoltre, ogni qualvolta
deve assumere delibere di propria competenza, qualora
fossero in gioco interessi vitali dell’Avis Comunale e
nei casi di impossibilità di funzionamento degli organi
dell’Associazione, nonché ogni qualvolta lo riterrà
necessario il Presidente o fosse richiesto
congiuntamente da almeno un decimo dei soci o dal
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
L’Assemblea è convocata dal Presidente
dell’Associazione con avviso scritto inviato almeno
quindici giorni prima della seduta ovvero, in caso di
urgenza, a mezzo telegramma, fax o messaggio di posta
elettronica spediti almeno due giorni prima.
In prima convocazione l’Assemblea è validamente
costituita quando siano presenti almeno la metà dei suoi
componenti; in seconda convocazione è valida qualunque
sia il numero degli associati presenti direttamente o
per delega.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide ove
risultino adottate a maggioranza dei soci presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e
la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole
di almeno tre quarti dei soci.
Nel caso di parità dei voti, la proposta oggetto di
deliberazione si intende respinta.
Alle sedute dell’Assemblea Comunale degli Associati
partecipano di diritto i componenti del Consiglio
Direttivo Comunale.
Nell’assunzione di deliberazioni in ordine al
bilancio consuntivo o che riguardino le responsabilità
dei componenti del Consiglio, gli stessi non partecipano
al voto.
Della convocazione dell’Assemblea Comunale viene
data comunicazione all’Avis Provinciale, la quale potrà
inviare un proprio rappresentante.
Art. 9 Competenze dell’Assemblea Comunale degli Associati
Spetta all’Assemblea:
l’approvazione del bilancio consuntivo,
accompagnato da una nota di sintesi sull’attività
svolta, elaborata dal Consiglio Direttivo Comunale e
dalla relazione del Collegio dei Revisori dei conti;
la ratifica del preventivo finanziario,
approvato dal Consiglio Direttivo Comunale;
l’approvazione delle linee di indirizzo e delle
direttive generali per il funzionamento, il
potenziamento e l’espansione dell’Associazione,
proposte dal Consiglio Direttivo Comunale;
la nomina e la revoca dei componenti del
Consiglio Direttivo Comunale;
la nomina dei delegati che rappresentano i soci
nell’Assemblea Provinciale o equiparata
sovraordinata;
la nomina e la revoca dei componenti del
Collegio dei Revisori dei Conti;
l’approvazione delle modifiche statutarie
proposte dal Consiglio Direttivo Comunale;
la formulazione all’Assemblea Provinciale della
proposta dei candidati alle cariche elettive
dell’Avis Provinciale;
lo scioglimento dell’Associazione, su proposta
del Consiglio Direttivo Comunale ovvero di almeno un
terzo degli associati;
la nomina dei liquidatori;
la devoluzione dell’eventuale patrimonio
residuo;
ogni altro adempimento che non sia stato
demandato, per legge o per statuto, alla competenza
di un altro organo associativo.
Le competenze dell’Assemblea Comunale degli
Associati non sono delegabili né surrogabili dal
Consiglio Direttivo Comunale.
Art. 10 Il Consiglio Direttivo Comunale
Il Consiglio Direttivo Comunale è composto dai
membri, eletti dall’Assemblea Comunale degli Associati
nel numero stabilito dall’Assemblea elettiva.
Il Consiglio Direttivo Comunale, così formato,
elegge al proprio interno il Presidente, il
Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere – che, per
delibera del Consiglio stesso, può anche coincidere con
il Segretario – i quali costituiscono l’Ufficio di
Presidenza, cui spetta l’esecuzione e l’attuazione delle
delibere del Consiglio medesimo.
Il Consiglio Direttivo Comunale si riunisce in via
ordinaria almeno due volte l’anno, entro il 31 dicembre
ed il 31 gennaio, rispettivamente per l’approvazione
definitiva del preventivo finanziario e dello schema di
bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea Comunale degli Associati nei termini di
cui al comma 6 dell’art 8 e in via straordinaria ogni
qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente, un terzo
dei suoi componenti ovvero lo richieda il Presidente del
Collegio dei Revisori dei Conti. Inoltre potrà curare la
variazione – ove giudicato necessario e/o opportuno -
tra i capitoli di spesa del preventivo finanziario già
ratificato dall’Assemblea Comunale degli Associati, nel
rispetto della somma complessiva delle uscite ovvero la
variazione per nuove o maggiori spese compensate da
nuove o maggiori entrate.
La convocazione viene fatta per avviso scritto,
inviato nominativamente almeno otto giorni prima e, in
caso di urgenza, anche a mezzo fax, telegramma o posta
elettronica inviato almeno due giorni prima.
Le sedute consiliari sono valide con la presenza
della maggioranza dei consiglieri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti
dei presenti, fatta eccezione per quelle di espulsione
di un socio o della proposta di modifica statutaria da
sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Comunale, per
le quali occorre il voto favorevole di almeno metà più
uno dei componenti.
In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio
Direttivo Comunale per tre volte consecutive, senza
giustificato motivo, determina la decadenza dal
Consiglio medesimo, con deliberazione adottata all’atto
dell’approvazione del verbale della seduta successiva a
quella in cui si è verificata la terza assenza.
Nel caso in cui nel corso di un mandato vengano a
mancare uno o più Consiglieri, nell’ordine subentrano i
non eletti, fino al numero corrispondente a quello dei
Consiglieri, fissato ai sensi del comma 1 del presente
articolo.
Ove i non eletti di volta in volta interpellati,
nell’ordine di cui al comma 9, non possano o non
vogliano accettare la carica, il Consiglio procede alla
sostituzione mediante cooptazione tra i soci al momento
statutariamente in regola, In ogni caso non è consentita
la cooptazione, nel corso dello stesso mandato, della
metà dei componenti del Consiglio ma, in tal caso, si
procederà al rinnovo dell’intero Consiglio.
I Consiglieri così nominati decadono dalla carica
insieme agli altri.
Qualora, durante un mandato, venga a mancare
contestualmente la maggioranza dei Consiglieri, decade
l’intero Consiglio.
Al Consiglio Direttivo Comunale spettano tutti i
poteri per la gestione ordinaria e straordinaria
dell’Associazione, fatti salvi quelli espressamente
riservati, per legge o per statuto, all’Assemblea
Comunale degli Associati, nonché l’esecuzione e
l’attuazione delle delibere di quest’ultima e
l’esercizio di ogni altra facoltà ritenuta necessaria,
utile od opportuna per il raggiungimento dei fini
statutari.
Il Consiglio Direttivo Comunale potrà, altresì, ove
ritenuto necessario e/o opportuno, nominare un Direttore
Generale e/o un Direttore Amministrativo, fissandone con
apposita delibera competenze, funzioni, compensi e
durata dell’incarico.
Il Direttore Generale e/o Amministrativo partecipa
di diritto alle sedute del Consiglio Direttivo Comunale
– fatta eccezione per quelle in cui vengano trattate
questioni che li riguardino – con voto consultivo.
Il Consiglio Direttivo Comunale potrà, inoltre,
costituire un Comitato Esecutivo – composto secondo le
modalità enucleate con apposita delibera, nella quale
verranno stabilite anche le competenze del Comitato
medesimo -.
Nei casi di necessità e di urgenza e/o ove sia
impossibile convocare tempestivamente il Consiglio
Direttivo Comunale nei termini e con i quorum
costitutivi e deliberativi di cui ai commi 5 e 6 del
presente articolo, si applica la lett. d) del comma 2
dell’art 11.
I poteri del Consiglio Direttivo Comunale possono
essere singolarmente delegati, dall’organo stesso, al
Presidente, al Vicepresidente, all’Ufficio di
Presidenza, al Comitato.
Art. 11 Il Presidente
Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo
Comunale al proprio interno, presiede l’Avis Comunale,
ne ha la rappresentanza legale ed ha la firma sociale di
fronte ai terzi ed in giudizio.
Al Presidente spetta, inoltre:
convocare e presiedere l’Assemblea Comunale
degli Associati, il Consiglio Direttivo Comunale e
l’Ufficio di Presidenza, nonché formularne l’ordine
del giorno;
curare l’esecuzione e l’attuazione delle
delibere del Consiglio Direttivo Comunale;
proporre al Consiglio Direttivo Comunale i
nominativi delle persone che dovranno prestare la
propria opera in favore dell’Associazione, a titolo
di lavoro subordinato o autonomo ovvero di
consulenza;
assumere, solo in casi di urgenza, i
provvedimenti straordinari nelle materie di
competenza del Consiglio Direttivo Comunale, con
l’obbligo di sottoporli alla ratifica del Consiglio
medesimo in occasione di una riunione che dovrà
essere convocata entro 10 giorni successivi.
Nell’espletamento dei propri compiti, il Presidente
è coadiuvato dal Segretario.
In caso di assenza o di impedimento temporanei, il
Presidente è sostituito dal Vicepresidente.
La firma e/o la presenza del Vicepresidente fa fede,
di fronte ai terzi, dell’assenza o dell’impedimento
temporanei del Presidente.
Art. 12 Coleggio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da
tre componenti nominati dall’Assemblea Comunale degli
Associati tra soggetti dotati di adeguata
professionalità.
I Revisori durano in carica 4 anni e possono essere
rinominati.
Il Collegio esamina i bilanci e formula in apposite
relazioni le proprie osservazioni e conclusioni e svolge
ogni altro compito attribuitogli per legge o per
statuto.
I Revisori dei Conti, che partecipano di diritto
all’Assemblea Comunale degli Associati, senza diritto di
voto, intervengono alle sedute del Consiglio Direttivo
Comunale in cui vengano assunte deliberazioni in ordine
al preventivo finanziario ed al bilancio consuntivo.
I Revisori dei Conti possono altresì essere invitati
a partecipare, per dare i chiarimenti del caso, alle
sedute del Consiglio Direttivo Comunale ove siano in
trattazione materie afferenti alla loro competenza.
Ove la situazione economico-finanziaria
dell’Associazione non dovesse ritenere necessaria la
costituzione di un Collegio di Revisori, il Consiglio
Direttivo Comunale può richiedere all’Assemblea Comunale
degli Associati di provvedere temporaneamente alla
nomina di un solo Revisore, dotato di adeguata
professionalità.
Art. 13 Patrimonio
Il patrimonio dell’Avis Comunale è costituito da
beni mobili ed immobili, ed ammonta attualmente a €
304.149,70 (TRECENTOQUATTROMILACENTOQUARANTANOVE/70)
Tale patrimonio iniziale potrà essere incrementato
ed alimentato con:
il reddito del patrimonio;
i contributi dello Stato, di enti o di
istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al
sostegno di specifiche e documentate attività o
progetti;
i contributi di organismi internazionali;
i rimborsi derivanti da convenzioni;
le oblazioni, le donazioni, i lasciti, le
erogazioni ed i contributi da parte di quanti –
soggetti pubblici e privati – condividendone lo
scopo, vogliano il potenziamento dell’istituzione
anche con riferimento ad iniziative specifiche o
settoriali;
ogni altro incremento derivante anche dalle
attività commerciali e produttive marginali svolte
dall’Avis Comunale.
Il Consiglio Direttivo Comunale provvederà
all’investimento, all’utilizzo ed all’amministrazione
dei fondi di cui dispone l’Associazione, nel rispetto
dei propri scopi.
E’ vietato all’Associazione distribuire, anche in
modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione
nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla
legge.
Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere
destinati unicamente alla realizzazione delle attività
istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 14 Esercizio Finanziario
L’esercizio finanziario ha durata di un anno solare.
Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere
approvato dal Consiglio Direttivo Comunale il preventivo
finanziario dell’anno successivo che verrà ratificato
entro il mese di febbraio dall’Assemblea Comunale degli
Associati, la quale nella stessa occasione approverà il
bilancio consuntivo dell’anno precedente.
Art. 15 Cariche
Tutte le cariche sociali sono quadriennali e sono
non retribuite, fatta eventualmente eccezione per i
componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.
Ai detentori di cariche sociali spetta
esclusivamente il rimborso delle spese sostenute in
relazione all’assolvimento dell’incarico.
Il Presidente, i Vicepresidenti, il Segretario e il
Tesoriere non possono detenere la medesima carica per
più di due mandati consecutivi. Nel computo dei mandati
si intendono compresi anche quelli già iniziati e poi
interrotti per qualsiasi causa nonché quelli svolti ai
sensi di cui al combinato disposto dei commi 9, 10 e 12
dell’art.10, salvo che i mandati medesimi siano stati
svolti per periodi non superiori ad un anno.
Lo statuto dell’Avis Regionale, tenuto conto delle
esigenze del proprio territorio, potrà prevedere una
deroga in ordine alla ineleggibilità per più di due
mandati consecutivi.
Art. 16 Estinzione o Scioglimento
Lo scioglimento dell’Avis Comunale può avvenire con
delibera dell’Assemblea Comunale degli Associati, su
proposta del Consiglio Direttivo Comunale, solo in
presenza del voto favorevole di almeno i tre quarti dei
suoi componenti.
In caso di scioglimento, dopo aver provveduto alla
liquidazione di tutte le passività e pendenze, i beni
residui saranno devoluti all’Avis Provinciale o ad altra
organizzazione che persegue finalità analoghe, sentito
l’organismo di controllo di cui alla legge 662/96.
Art. 17 Rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto
valgono le norme dello Statuto e del regolamento
dell’AVIS Nazionale, quelle dello Statuto dell’Avis
Provinciale o equiparata e di quello dell’Avis Regionale
sovraordinate che afferiscano all’Avis Comunale, nonché
quelle del codice civile e delle altre leggi vigenti in
materia e in particolare della L.266/1991 e del D.Lgv.460/97
e successive loro modificazioni ed integrazioni.
Art. 18 Norma Transitoria
Nelle more dell’approvazione del presente statuto
nei modi e nei tempi di legge, si applicano le
disposizioni del vigente statuto dell’AVIS Nazionale.
I titolari di cariche sociali mantengono l’incarico
– salvo dimissioni o altro personale impedimento – fino
alla scadenza naturale del mandato triennale iniziato
sotto la vigenza del testo statutario attualmente in
vigore.
Nel computo dei mandati di cui al comma 3
dell’art.15 del presente Statuto si considerano anche
quelli espletati precedentemente.
L’entrata in vigore del presente Statuto comporta
l’immediata abrogazione di tutte le normative regionali
e di ogni altra disposizione da esse derivante oggi
vigente.